Legge Bilancio 2022: maglie più larghe per cassa integrazione e contratto di espansione

Lavoro - Photo credit: Foto di Firmbee da Pixabay Oltre alla riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico e alla riduzione della soglia di accesso al contratto di espansione da 100 a 50 dipendenti, il testo definitivo della manovra prevede incentivi all'occupazione in forma di sgravi contributivi.

Legge di bilancio 2022: bonus, incentivi e investimenti per imprese e famiglie

Nel pacchetto lavoro della legge di bilancio 2022 rientrano anche il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e il potenziamento di Naspi e Dis-Coll.

Riforma ammortizzatori sociali: novità per cassa integrazione, Naspi e Dis-Coll

Obiettivo della revisione del sistema di protezione sociale dei lavoratori è accompagnare la fine progressiva delle misure emergenziali adottate a causa della pandemia, introducendo forme di sostegno che facilitino le transizioni occupazionali, l'aggiornamento delle competenze e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la riforma degli ammortizzatori sociali prevede il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale a tutti i lavoratori, compresi lavoratori a domicilio, collaboratori etero-organizzati, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, il requisito di anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione scende da novanta a trenta giorni

L'accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) è previsto per tutte le imprese sopra i 15 dipendenti, mentre per le imprese da 1 a 15 dipendenti è obbligatoria l'iscrizione al Fondo d'integrazione salariale (FIS)

Per sostenere le transizioni occupazionali nelle imprese con più di 15 dipendenti, la Manovra prevede anche, all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148-2021 (come riviste dallo stesso disegno di legge di bilancio), un ulteriore intervento di cassa integrazione straordinaria per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un massimo di 12 mesi complessivi. Ai fini del riconoscimento di tale trattamento, in sede di procedura di consultazione sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali e con il cofinanziamento delle regioni, in assenza delle quali è prevista la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria, inoltre, possono anche accedere al nuovo programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori, il Programma GOL finanziato dal Recovery Plan.

Dal 1° gennaio 2022 è previsto poi il riconoscimento della CISOA, la cassa integrazione per i lavoratori agricoli, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, in acque interne e lagunari, compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa per il rispetto delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

La Manovra interviene anche per garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, attraverso la proroga per ulteriori 12 mesi, e non oltre il 31 dicembre 2023.

La legge di Bilancio 2022 potenzia inoltre il sussidio di disoccupazione NASpI e l'indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, rinviando al sesto mese (all'ottavo per i lavoratori over 55) l'avvio del meccanismo del decalage, cioè la riduzione del 3% dell'importo dell'assegno attualmente prevista dal quarto mese di percezione dei sussidi. La NASpI è inoltre estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

In sede parlamentare sono stati previsti anche alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che interessino oltre 50 addetti e che siano connessi alla chiusura di una sede o di una struttura autonoma sul territorio nazionale da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. In assenza di tale procedura - che può prevedere un piano con accesso dei lavoratori a trattamenti straordinari di integrazione salariale e al programma GOL - i licenziamenti sono considerati nulli ed è dovuto il versamento di contributi in favore dell’INPS. 

Nella Manovra rientra anche il restyling del Reddito di cittadinanza, che viene rifinanziato con un miliardo di euro.

Contratto di espansione anche per le imprese con 50 dipendenti

Introdotto dal decreto Crescita per sostenere i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle grandi imprese con un organico superiore a 1.000 unità, il contratto di espansione prevede diversi interventi: uno scivolo pensionistico per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata, a fronte di nuove assunzioni di profili coerenti con i fabbisogni aziendali; la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori che non possono usufruire delle agevolazioni per il prepensionamento; l'accesso alla formazione per l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti.

Con la Manovra 2021 la platea dei beneficiari è stata allargata alle aziende con almeno 500 dipendenti e ridotta a 250 addetti per l'accesso allo scivolo pensionistico, mentre il decreto Sostegni bis ha esteso la misura alle PMI con almeno 100 addetti.

Per approfondire: Contratto di espansione alle imprese con 100 addetti

L'ultima modifica, attraverso la nuova legge di Bilancio, va a dimezzare da 100 a 50 dipendenti la soglia di accesso allo strumento per il 2022 e il 2023.

Contributi per chi assume lavoratori in cassa integrazione straordinaria

La legge di Bilancio prevede anche un nuovo incentivo, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, a favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato beneficiari della cassa integrazione straordinaria: per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al neo assunto, al datore di lavoro è riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo, che può essere erogato per un massimo di 12 mesi, spetta a condizione che i datori di lavoro privati, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva ed è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83-2012.

Sempre per favorire l'occupazione dei destinatari di trattamenti straordinari di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la legge di bilancio consente l'assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS senza limiti di età.

Esonero contributivo per assunzione lavoratori di imprese in crisi

La legge di Bilancio 2022 ripropone poi l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 10, della Manovra 2021 per favorire le transizioni occupazionali dei lavoratori provenienti da imprese in crisi. In particolare, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) è riconosciuto, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi, anche ai datori di lavoro privati che nel corso del 2022 assumono lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di curo per l'anno 2022, 5 milioni di curo per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di curo per l'anno 2025.

Fondo sociale occupazione e formazione e risorse per l'uscita dall'emergenza

Oltre al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione con 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, la manovra stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo assegnando:

  • 12 milioni di euro per l’anno 2022 per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio,
  • 7 milioni di euro per l’anno 2022 per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio,
  • 20 milioni di euro per la proroga all'intero 2022 delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center,
  • 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria,
  • 60 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni con decreto interministeriale, per il completamento dei Piani di recupero occupazionale, con connesso intervento di integrazione salariale, anche in deroga, per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa,
  • 19 milioni di euro per la proroga a tutto il 2022 dell'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016,
  • 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per il 2024 per la proroga della disposizione di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, che permette alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 dello stesso decreto. Tale proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale,
  • 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Prevista anche l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un nuovo Fondo  con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022, per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale. Lo strumento, il cui utilizzo sarà disciplinato con un successivo provvedimento normativo, potrà finanziare interventi in materia di integrazione salariale in deroga alla legislazione vigente.

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