Credito imposta edicole: ecco il codice tributo e i primi beneficiari

 

Bonus edicole - photo credit: Anthony MajanlahtiL'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per richiedere il bonus edicole, il credito d'imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2019. In concomitanza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha approvato il primo elenco di beneficiari.

Tax credit librerie - domande da luglio

Per il finanziamento del bonus la legge di Bilancio ha stanziato 30 milioni di euro, di cui 13 milioni per l’anno 2019 e 17 milioni per il 2020.

I termini per richiedere il bonus edicole per l'anno 2019 si sono chiusi il 30 settembre scorso, mentre il prossimo anno le domande potranno esse presentate dal 1° settembre al 30 settembre 2020.

Con riferimento alla prima finestra, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato il 19 dicembre l’elenco dei beneficiari, indicando l'importo spettante per ciascun soggetto.

Il codice tributo per il tax credit edicole

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

Per fruire del bonus edicole è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo istituito dal Fisco con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019:

  • “6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE - credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

I requisiti dei beneficiari del bonus edicole

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2019, attuativo di quanto previsto dalla manovra, sono due le categorie di beneficiari del bonus edicole.

Da una parte ci sono i punti vendita esclusivi, quindi gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; dall'altra quelli non esclusivi, quindi esercenti attività commerciali di vendita di merci che sono abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170-2001, a condizione che l'attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

Il decreto attuativo stabilisce poi una serie di altre condizioni per l'accesso all'incentivo.

In particolare, i beneficiari devono avere sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo e residenza fiscale in Italia o in alternativa almeno una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Nel caso dei punti vendita esclusivi è richiesto il codice di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al Registro delle imprese; quelli non esclusivi, invece, devono rientrano in uno dei codici ATECO individuati dal decreto, cioè:

  • rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  • rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  • bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
  • strutture di vendita non specialistiche (codice 47.l);
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).

In cosa consiste il beneficio fiscale

Come previsto dalla legge di Bilancio, il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento a:

  • imposta municipale unica - IMU;
  • tassa per i servizi indivisibili - TASI;
  • canone per l'occupazione di suolo pubblico – COSAP;
  • tassa sui rifiuti - TARI;
  • spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Nel caso dei punti vendita non esclusivi il credito è parametrato alle stesse voci, ma anche commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

L'incentivo è riconosciuto nella misura massima di 2mila euro per ciascun esercente, nei limiti del Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis.

Legge Bilancio 2019 – agevolazioni per smart TV e decoder

> Dpcm 31 maggio 2019 - Gazzetta ufficiale 30 luglio 2019

Photo credit: Anthony Majanlahti

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