Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: Regolamento on-line su MSE

 
Il Regolamento sul credito di imposta alla ricerca e sviluppo previsto ai commi 280-282 della Finanziaria 2007 è stato registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile scorso, è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La Finanziaria attribuisce alle imprese un credito d’imposta del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo; tale misura è elevata - qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca - al 15% per il 2007. La Finanziaria 2008 eleva ulteriormente questa percentuale al 40%.

Lo strumento - come anche la nuova Visco Sud - era molto atteso dalle imprese perché individua gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle
- attività agevolabili e
- modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti, in coerenza con la disciplina comunitaria.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 15mln di euro per ciascun periodo d'imposta. La Finanziaria 2008 ha elevato questo limite a 50 milioni di euro. L'operatività dello strumento ha termine il 31 dicembre 2009 e sembra non debba essere considerato come aiuto di stato.

Attività ammissibili:
a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Soggetti beneficiari

Le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà.

Costi ammissibili:
a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
f) le spese generali;
g) i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

Procedura e Controlli
L’impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito d’imposta.

I controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, eventualmente con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico.

Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi e, in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo;

b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabil  dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;

c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;

d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

La suddetta documentazione è predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un revisore dei conti o a un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito d’imposta
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si sono sostenuti i costi,
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86),
- è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.

L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

(Il Regolamento sul sito MSE)

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