Agenzia Entrate – il bonus ricerca e sviluppo non puo' essere ceduto

Bonus ricerca e sviluppoCon la risposta n. 72-2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non utilizzato, il credito di imposta ricerca e sviluppo va perduto. Cessione a terzi e rimborso del bonus R&S, infatti, non sono ammessi dalla normativa.

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I chiarimenti del Fisco arrivano in risposta all'interpello presentato da una società che svolge attività di distribuzione e vendita e che nell’anno 2016 ha maturato un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La società è partecipata al 100% da un'altra azienda e, a seguito dello stato di crisi di quest'ultima, ha dovuto ridurre la propria attività d’impresa e cedere il ramo di azienda relativo al punto vendita.

Il bonus ricerca e sviluppo non è stato però ricompreso nel perimetro del ramo d’azienda e, quindi, è rimasto nella disponibilità dell’istante che, data la ridotta operatività commerciale, non può recuperarlo mediante compensazione, né richiederlo a rimborso.

Da qui la richiesta di cedere il bonus ricerca ad un'altra società di capitali, senza legami di partecipazione con quella cedente.

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La risposta delle Entrate sulla cessione del bonus ricerca

Con riferimento alle modalità di fruizione del credito d’imposta R&S, ricorda l'Agenzia, l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013 stabilisce che il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione e, non potendo essere chiesto a rimborso, non può essere neanche ceduto.

Inoltre, continua il Fisco, non è possibile invocare la cessione dei crediti ex articolo 1260 del codice civile, secondo cui “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.

Le norme che disciplinano il credito d'imposta ricerca e sviluppo, infatti, non contengono alcun richiamo a tale articolo del codice civile, né è possibile assimilare il bonus ricerca a quelli per i quali la cessione è stata ammessa, in via interpretativa, nel presupposto che i fruitori del credito erano dei meri intermediari tra l’Amministrazione e i destinatari della agevolazione cui l'incentivo si riferiva.

Il fruitore del bonus R&S, infatti, coincide con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa, e non può trasferirlo a terzi.

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Risposta n. 72-2019