Agenzia Entrate – finanziamenti europei irrilevanti ai fini Iva

Finanziamenti europeiCon la risposta n. 80-2019 l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che il contributo pubblico erogato sulla base di un bando europeo è privo della natura di corrispettivo e, quindi, irrilevante ai fini Iva.

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Il chiarimento delle Entrate arriva in risposta all'interpello presentato da un consorzio che svolge attività agricole e che ha partecipato al bando di una regione per la concessione dei contributi della Sottomisura 8.3 Operazione A) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, relativa al sostegno per la prevenzione del rischio di incendi.

Il consorzio vuole sapere se il finanziamento pubblico erogato dalla Regione sia qualificabile come corrispettivo e sia rilevante ai fini dell’Iva, con i conseguenti oneri in termini di emissione e registrazione delle fatture, oppure se sia da considerarsi quale cessione di denaro che, in quanto tale, è esclusa dal campo di applicazione del tributo.

Inoltre, l'istante chiede se l’Iva relativa ai costi sostenuti per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando sia detraibile oppure indetraibile, in quanto non afferente a operazioni imponibili.

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Il chiarimento delle Entrate

Relativamente al primo quesito, la risposta delle Entrate conferma che i contributi in questione possano essere qualificati come movimentazione di denaro e quindi esclusi dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando, l'Agenzia richiama il principio contenuto nella circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, secondo cui “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972”.

Alla luce di tale normativa, ai fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi occorre che i predetti acquisti siano inerenti all’attività economica esercitata e tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. Nel caso concreto prospettato dal consorzio, secondo l'Agenzia, l’Iva relativa agli acquisti effettuati mediante l’utilizzo dei contributi è detraibile in quanto relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale relativo alla Sottomisura 8.3 del PSR.

Il consorzio, infatti, oltre a commissionare i lavori relativi al bando regionale alle cooperative socie e ai professionisti incaricati di svolgere il servizio tecnico di progettazione, si impegna a prestare - verso corrispettivo - servizi di carattere tecnico, amministrativo, legale e normativo a supporto dell’attività svolte dalla cooperativa socia che deve eseguire i lavori, nonché servizi di carattere organizzativo, amministrativo, di segreteria a supporto del professionista incaricato del servizio tecnico di progettazione.

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