Bonus pubblicità 2024, al via le domande per il credito d’imposta

Bonus pubblicitàA partire da oggi, 1° marzo, è possibile richiedere il tax credit fino al 75% per gli investimenti pubblicitari incrementali 2024. Come di consueto, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo per l’anno in corso. Ecco a chi spetta e come ottenere il bonus pubblicità 2024.

Le risposte ai dubbi sul bonus pubblicità

Introdotto dal dl n. 50/2017 e più volte rimodulato da vari provvedimenti negli anni, il bonus pubblicità è un'agevolazione fiscale rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, utilizzabile in compensazione sul modello F24.

Nello specifico, il bonus è riconosciuto per le pubblicità su stampa locale, nazionale e pubblicazioni digitali ed è erogato in forma di credito d’imposta fino al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari, nell’osservanza dei parametri stabiliti dall’Unione europea in relazione agli aiuti “de minimis”.

Il requisito dell’incrementalità resta valido per il 2024; pertanto, le spese pubblicitarie sostenute nell’anno in corso dovranno essere superiori di almeno l’1% con riferimento agli investimenti relativi all’anno 2023.

Come funziona il bonus pubblicità

Bonus pubblicità: novità per il 2021 e il 2022

Per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, la Manovra 2021 dà continuità al regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal dl Rilancio, confermandolo anche per il 2021 e il 2022.

La disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta. 

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per gli investimenti sul canale "Stampa", quindi, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto solo per l’anno 2020, individuando già il plafond disponibile.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale "Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali", si torna alla disciplina a "regime": il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.

L’individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.

Nel caso di una richiesta di accesso all’agevolazione per investimenti su entrambi i canali (Stampa ed Emittenti tv-radio locali), pertanto, il credito d’imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati come sopra indicato.

Resta ferma l’applicazione del limite del regime de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea. 

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Sostegni bis, le modifiche al credito d'imposta pubblicità

Il decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021) proroga fino al 2022 il 'regime derogatorio' del bonus pubblicità - introdotto nell’anno 2020 - estendendolo anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Per entrambe le annualità, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.

Inoltre, è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell'agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

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Come cambia il bonus pubblicità nel decreto Energia

Il decreto Energia o decreto Bollette (dl 17-2022), modificando la norma istitutiva dell'agevolazione, stabilisce che la disciplina per il bonus pubblicità - come definito dal decreto Cultura (dl 59-2019) - sia valida per il solo anno 2019 e non più con la decorrenza 'a regime'.

Lo stesso provvedimento stabilisce, a partire dal 2023, a regime, una nuova disciplina per la concessione del credito d’imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online, escludendo dal perimetro dell'incentivo fiscale le emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il bonus in questione è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in pubblicità, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea. Viene, quindi, abrogato quanto previsto dal decreto Sostegni bis a proposito della copertura finanziaria del credito di imposta a decorrere dall'anno 2023, che ne stabiliva il tetto di spesa a 45 milioni annui.

Conseguentemente alla riduzione a 30 milioni del nuovo limite di spesa previsto a regime, a decorrere dal prossimo anno, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione verrà incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Queste risorse extra saranno destinate alla parte del Fondo che garantirà un sostegno finanziario all'emittenza locale, compensando la riduzione degli importi del credito d’imposta. 

Torna, infine, anche il requisito dell’incrementalità. Gli investimenti sostenuti nel 2023 dovranno essere superiori di almeno l’1% rispetto a quelli effettuati l’anno precedente.

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Come richiedere il bonus pubblicità 2023?

Per quanto riguarda le tempistiche, dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2023 i soggetti interessati possono inviare in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate la "Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta", all’interno della quale i titolari di partita IVA indicano i dati degli investimenti effettuati o in programma per l’anno in corso.

A questo passaggio seguirà, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, l’invio della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", che indicherà le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo del credito d’imposta.

In ambedue i casi il modello utile per fruire del bonus pubblicità 2023 dovrà essere presentato al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria tramite i servizi telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo "6900".

Consulta la scheda sintetica in banca dati 

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Come richiedere il bonus pubblicità 2024?

Non cambia la procedura per accedere al credito d’imposta nel 2024. Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono richiedere il bonus in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione è riconosciuta per investimenti pubblicitari su media e mezzi di informazione cartacei e online, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

La finestra per la presentazione delle domande per l’anno in corso intercorre dal 1° marzo fino al 2 aprile 2024. La proroga della scadenza, definita e comunicata mediante il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024, rinvia il consueto termine ultimo del 31 marzo a causa della coincidenza con le festività pasquali.

All’invio della domanda segue, quindi, la fase della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", che può essere inoltrata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, per certificare gli investimenti pubblicitari effettuati, che concorrono al calcolo del credito d’imposta. Come ogni anno, il bonus pubblicità sarà concesso ai beneficiari che rispettano i requisiti necessari per ottenere l’agevolazione, entro i limiti imposti dall’UE con riferimento agli aiuti “de minimis”.

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo "6900".

Consulta la scheda di sintesi del bonus pubblicità 2024