Superbonus al 90%: le ultime notizie

Photocredit: 2211438 da PixabayCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Aiuti Quater e della della Manovra 2023, si consolida il nuovo assetto del superbonus, su cui entrambi i provvedimenti mettono mano. In linea di massima l’aliquota scende al 90%, salvo alcuni casi in cui resta al 110%. Previste anche novità per la cessione del credito, incluso l’intervento delle garanzie SACE.

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Prosegue la vita travagliata del superbonus, l’incentivo introdotto nel 2020 dal DL 34-2020 per sostenere la ristrutturazione degli immobili residenziali in chiave green. Dopo le costanti modifiche apportate nei mesi passati, le ultime novità si rintracciano nel combinato disposto della legge di Bilancio 2023 e della legge di conversione del DL 176-2022.

In un gioco di sponda, infatti, i due provvedimenti intervengono non solo sul tema della cessione del credito, ma anche sull’aliquota stessa dell’incentivo che - salvo alcune eccezioni - dal 2023 scende generalmente al 90%.

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In quali casi il superbonus resta al 110%?

Partendo dalla riduzione dell’aliquota del superbonus nel 2023 al 90%, tra l’Aiuti Quater e la Manovra 2023 è stato sostanzialmente previsto che tale novità si applichi a tutti, ad eccezione di una serie di soggetti e condizioni.

A fare il punto sulle eccezioni, elencando i soggetti e le situazioni nelle quali il superbonus continua a rimanere al 110% è la Camera dei deputati, tramite la pubblicazione del dossier aggiornato sul bonus, alla luce delle novità introdotte dalla Manovra 2023 e dall’Aiuti Quater. Il centro studi della Camera infatti specifica come “la riduzione al 90% della detrazione, prevista a partire dal 2023, non si applica (rimanendo ferma la detrazione al 110%) in alcuni casi specifici:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio (...) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la CILA;
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022 (...) e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILA;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
  • agli interventi realizzati dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
  • agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico (fino al 2025) realizzati da soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso;
  • agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti a vincoli. 

A questi si aggiungono poi gli interventi dei Comuni terremotati. Il dossier della Camera, infatti, specifica quanto segue. “La disciplina prevede inoltre che ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, nonché, secondo una norma introdotta dalla legge di bilancio 2021, tutti i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (in alternativa al contributo per la ricostruzione). Sempre la legge di bilancio 2021 ha stabilito che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025”.

Superbonus unifamiliari: la proroga al 2023 e il quoziente familiare

Capitolo a sé stante invece per le villette, per le quali sono introdotte due novità. 

Da un lato, per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Dall’altro, invece, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal prossimo 1° gennaio sono riammesse al superbonus (ma nella misura ridimensionata del 90%) al verificarsi di tre condizioni

  • il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto); 
  • l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale; 
  • il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.

Superbonus e cessione del credito

Il decreto Aiuti Quater mette mano anche all’annosa questione della cessione del credito, il cui mercato si è sostanzialmente bloccato a causa di problemi di capienza fiscale, intervenendo su tre fronti: la possibilità di dilazionare il rimborso in 10 rate annuali; l'aumento del numero di cessioni; l'intervento di SACE.

Nel primo caso è stato previsto che “per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (...) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (4 quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica”, si legge nel dossier della Camera sul DL 176-2022.

Nel secondo caso, invece, è stato innalzato il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio. Pertanto, dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. Tale possibilità si applica anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate al Fisco in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti Quater.

Infine è stato previsto l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus. In particolare, è stato previsto che SACE possa concedere le garanzie introdotte “dall’articolo 15 del DL 50-2022 alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia”, spiega il dossier. Tali imprese, però, devono:

  • rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati);
  • realizzare interventi rientranti nella disciplina prevista della detrazione al 110% superbonus. 

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